Coronavirus: tutta la
Lombardia
“zona rossa”: vietato
entrare e uscire
Giallo sui lavoratori
frontalieri
Il TESTO DEL DECRETO
Sono state definite le nuove
misure nazionali di contenimento dell’emergenza. Nell’articolo 1 della bozza
del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera.
L’ingresso in Lombardia e in
alcune aree di regioni limitrofe come Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà
consentito soltanto per motivi «gravi e indifferibili». Nel decreto sarà
stabilità una zona di sicurezza con limitazioni strettissime. Bar e ristoranti dovranno
mantenere l’obbligo di distanza di metro da cliente a cliente, in caso
contrario l’attività sarà sospesa, e così varrà anche per le attività
commerciali: se per motivi strutturali non potranno garantirlo dovranno
chiudere. Chiusi musei, palestre, teatri, piscine, sospensione delle attività
sciistiche e di eventi pubblici. Stop anche ai concorsi pubblici, a esclusione
di quelli per il personale sanitario. Nelle prossime ore scatteranno altri
divieti in tutta Italia: saranno chiuse discoteche, sale da ballo, pub, sale
giochi e sale scommesse. Divieto di organizzare feste o eventi pubblici.
Insomma, tolleranza zero per tentare di arginare il coronavirus che preoccupa
sempre di più.
Resta il giallo sui numerosi
lavoratori frontalieri che lunedì dovrebbero tornare in Svizzera. Potrebbero
rientrare tra gli “spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative”
ma non è stata fatta una precisazione in tal senso.
Ecco il decreto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo
3;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del
Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del
Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del
Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate
dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione Lombardia e
con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio
2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze
adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23
febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza
adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione
Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2020;
Considerato che
l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi
della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario
procedere ad una rimodulazione delle aree;
Tenuto conto delle
indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2
dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3
febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro
della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e
delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali
e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari
regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle regioni;
Decreta:
ART. 1
(Misure urgenti di
contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province
di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino;
Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria )
1.Allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti
misure:
a) evitare in modo assoluto
ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente
articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze
lavorative o situazioni di emergenza;
b) ai soggetti con
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare
al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di
mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e
le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza
di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo
del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro
pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario o di ferie;
e) sono chiusi gli impianti
nei comprensori sciistici;
f) sono sospese tutte le
manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è
sospesa ogni attività;
g) l’apertura dei luoghi di
culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
h) sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i
medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono chiusi i musei e gli
altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
j) sono sospese le procedure
concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il
personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale
della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità
a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
k) sono consentite le
attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
l) sono consentite le
attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a
condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività
in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
m) è fatto divieto agli
accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l’accesso di parenti e
visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
o) sono sospesi i congedi
ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi
costituite a livello regionale;
p) sono adottate in tutti i
casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
q) nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
r) sono sospese le attività
di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi.
Art. 2
(Esecuzione e monitoraggio
delle misure)
1.Il prefetto
territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché
monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni
competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze
armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al
Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2.Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al
presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come
previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1.Le disposizioni del
presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 3 aprile 2020.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
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