mercoledì 4 marzo 2020

Coronavirus: obblighi e direttive per dipendenti e datori di lavoro

Niente iniziative proprie e raccolta dati sulla salute, lavoratori e datori di lavoro si rivolgano a operatori sanitari e protezione civile: il parere del Garante Privacy.
I datori di lavoro non possono raccogliere informazioni sulla presenza di sintomi da coronavirus dei propri dipendenti, nemmeno attraverso autodichiarazioni: certo, le misure urgenti approvate nelle ultime settimane impongono una serie di doveri, ma bisogna sempre rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali oppure alla protezione civile. E’ questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Garante Privacy in relazione al comportamento da tenere in questa delicata fase di emergenza sanitaria.
2 Marzo 2020In pratica, specifica il Garante, «la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato». Quindi, dagli operatori sanitari e dal sistema attivato dalla protezione civile. Non dai datori di lavoro, o da qualunque altro soggetto.
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L’Authority risponde con questa disposizione ai dubbi emersi in questi giorni. «L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio – si legge nel comunicato del Garante -. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata».
Come detto, la regola è che ci sono obblighi precisi da parte del lavoratore che si trovi in una delle situazioni che le ordinanze considerano a rischio, o abbia sintomi. Ma anche doveri di tutela della privacy da parte del datore di lavoro, che non può raccogliere dati sanitari.
Obblighi del lavoratore
Chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, deve comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base. Saranno le autorità sanitarie a procedere poi con gli accertamenti del caso e a prendere le necessarie misure, come ad esempio l’isolamento fiduciario.
Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
Il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico, nel caso in cui venga in contatto con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Obblighi del datore di lavoro
28 Febbraio 2020datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
Nel momento in cui un lavoratore segnali una situazione di pericolo per la salute nell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
In generale, comunque, la regola è che il datore di lavoro in tutti i casi di pericolo contagio deve rivolgersi alle autorità sanitarie competenti, non prendere iniziative individuali di controllo sanitario o raccolta dati.
Per quanto riguarda l’accesso dei visitatori a locali aperti al pubblico, il comportamento corretto da seguire è quello di attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate con i diversi provvedimenti e ordinanze.

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