9 Marzo 2020Il
provvedimento in parole povere abolisce la zona rossa in quanto tutta l’Italia
sarà considerata tale. Le sanzioni previste per i trasgressori
sono quelle indicate nel decreto 8 marzo.
Come muoversi
Gli spostamenti saranno giustificati
solo da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi sanitari da
attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche ala momento
dei controlli compilando i moduli forniti dalla polizia.
È quanto prevede la direttiva 8
marzo 2020 ai Prefetti adottata dal Ministero dell’Interno con le indicazioni
per i controlli nei territori a contenimento rafforzato, previsti
anche su strade e autostrade e lungo la viabilità ordinaria, anche per tramite
dall’Arma dei Carabinieri e della Municipale.
I controlli nelle stazioni ferroviarie e
sui treni prevedono anche il ricorso ai “termoscan“. Negli aeroporti sarà
chiesto anche di mostrare l’autocertificazione. Restano esclusi i
passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza,
le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o
domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen
ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del
viaggio all’ingresso. Analoghe controlli a Venezia per i passeggeri delle navi
di crociera: non potranno sbarcare.
Il Decreto 9 marzo
Il Dpcm 9 marzo 2020,
recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale è Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo.
Le disposizioni del decreto
entrano in vigore dal 10 marzo e sono efficaci fino al 3
aprile 2020. I punti salienti del testo:
- Le
misure di cui all’art. 1 del decreto 8 marzo sono estese all’intero
territorio nazionale.
- Sull’intero
territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Sono
sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
in luoghi pubblici o privati.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionaleitaliano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- Resta
consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni
sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico.
- In
tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- Lo
sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente
a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
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