lunedì 9 marzo 2020

Tutta italia blindata: il modulo per spostarsi, il decreto in Gazzetta



9 Marzo 2020Il provvedimento in parole povere abolisce la zona rossa in quanto tutta l’Italia sarà considerata tale. Le sanzioni previste per i trasgressori sono quelle indicate nel decreto 8 marzo.
Come muoversi
Gli spostamenti saranno giustificati solo da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi sanitari da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche ala momento dei controlli  compilando i moduli forniti dalla polizia.
È quanto prevede la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal Ministero dell’Interno con le indicazioni per i controlli nei territori a contenimento rafforzato, previsti anche su strade e autostrade e lungo la viabilità ordinaria, anche per tramite dall’Arma dei Carabinieri e della Municipale.
I controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni prevedono anche il ricorso ai “termoscan“. Negli aeroporti sarà chiesto anche di mostrare l’autocertificazione. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’ingresso. Analoghe controlli a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera: non potranno sbarcare.
Il Decreto 9 marzo
Il Dpcm 9 marzo 2020, recante  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale è Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo.
Le disposizioni del  decreto entrano in vigore dal 10 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. I punti salienti del testo:
  • Le misure di cui all’art. 1 del decreto 8 marzo  sono estese all’intero territorio nazionale.
  • Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
    italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
  • Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
  • In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del  proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

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