lunedì 29 marzo 2010

Giro di vite sui permessi per assistere i disabili gravi: cambia la legge 104


Ne usufruiranno i parenti entro il terzo grado solo se gli altri familiari hanno compiuto 65 anni, sono invalidi, deceduti o mancanti. Lo stabilisce il "collegato lavoro" alla Finanziaria 2009 approvato dal Senato

Giro di vite su chi potrà usufruire dei permessi per assistere le persone disabili gravi. Il "collegato lavoro" alla manovra finanziaria 2009 (ddl 1167-b), approvato ora dal Senato dopo il sì definitivo della Camera, ha modificato infatti, tra le altre cose, anche l'art. 33 della legge 104/92. Il provvedimento, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, i parenti e gli affini entro il terzo grado potranno usufruire dei permessi per l'assistenza solo se gli altri familiari hanno compiuto 65 anni d'età, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti. La legge resta invariata invece per il coniuge, i genitori e i parenti entro il secondo grado. Altra modifica apportata: nella scelta della sede di lavoro si può far valere la vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

E ancora: "il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile, mentre per l'assistenza al figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente", si legge nel testo approvato. Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti. Inoltre sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile. Tutti quelli che non rientrano in questa casistica, e che finora hanno fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedranno revocare le agevolazioni concesse.

Secondo il nuovo testo, poi, il datore di lavoro o l'Inps possono richiedere controlli, mentre le pubbliche amministrazioni devono comunicare al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi in base alla legge 104, se sono fruiti da parenti per l'assistenza di una persona disabile (e allora serve anche il suo nome) o dal lavoratore disabile stesso e il monte ore o giorni di permesso fruito da ciascun lavoratore nel corso dell'anno e per ciascun mese. Lo scopo? Istituire una banca di dati (nel rispetto della privacy) che consenta di avere il quadro della spesa sostenuta dallo Stato per questo genere di benefici.

Tra le altre novità introdotte dal "collegato lavoro" 2010 ci sono, infine, le deleghe al governo per la ridefinizione del pensionamento anticipato per chi svolge lavori usuranti, la realizzazione del "polo salute e sicurezza" in sinergia con l'Inail, la riforma degli ammortizzatori sociali, la certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia (viene abbandonato il certificato su carta per fare posto a quello on line che il medico dovrà inviare all'Inps), la facoltatività del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro e in particolare dell'arbitrato (che diventa così volontario) e la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato. (mt)
(fonte Super Abile -25 marzo 2010)

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