lunedì 12 ottobre 2009

Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici ai fini della pensione:dal 2010 anni 61



[INPDAP Nota Operativa 7/10/2009 n. 50
Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 – Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. - Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici.
]


L’articolo 22 – ter della legge richiamata in oggetto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.
Per un’immediata visualizzazione dei nuovi requisiti, si riporta la seguente tabella: Anno Età anagrafica

Anno--- Età anagrafica
2010----------- 61
2012----------- 62
2014----------- 63
2016 ----------- 64
2018----------- e oltre 65


L’innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.

Per espressa previsione normativa continuano a trovare applicazione sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rimane ancorato al compimento a 60 anni (art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

In virtù dell’ultimo periodo del già citato art. 22 – ter, le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente diposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa e possono richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Al riguardo, si precisa che detta certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.
Il Dirigente Generale Dr. Costanzo Gala

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